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News » Duplicato della Patente di Guida: Cosa Fare? | RinnovoPatenti.it

Data di pubblicazione: 03-01-2017

Richiedere il duplicato della patente di guida è necessario quando la vecchia patente risulta essere illeggibile o comunque deteriorata oppure quando la patente viene smarrita o rubata.

 

Schematicamente si può ritenere che il duplicato debba essere richiesto per:

 

A) Rinnovo (con le nuove procedure tutte le volte che viene fatto il rinnovo della patente viene stampata una nuova patente)
 

B) Deterioramento/distruzione
 

C) Furto o Smarrimento

 

Le nuove patenti europee non indicando più la residenza, non richiedono un duplicato per aggiornarle in caso di cambio di residenza (anche se va lo stesso fatta la comunicazione al nuovo Comune di Residenza).
 

Vediamo nel dettaglio le procedure per fare il duplicato nei casi sopra indicati.
 

A) Duplicato della patente per Rinnovo

Quando viene fatto il rinnovo della patente, il medico trasmette alla Motorizzazione il superamento dell'accertamento sanitario, inviando anche la foto tessera del titolare della patente e la sua firma.
La Motorizzazione provvederà a stampare una nuova patente di guida che verrà inviata attraverso il servizio di posta assicurata direttamente presso l'indirizzo che il titolare della patente avrà indicato al momento della visita.
 

 

B) Duplicato della patente per Deterioramento/distruzione

 

La patente si intende deteriorata anche quando non sia identificabile uno solo dei seguenti elementi:
 

·         Estremi di riconoscimento del documento

·         Dati anagrafici del titolare

·         Data di scadenza

·         Fotografia del titolare
 

Il duplicato della patente deve essere richiesto agli UMC (Uffici di Motorizzazione Civile) presentando i seguenti documenti
 

1) Domanda redatta su apposito modello TT 2112 in distribuzione presso gli uffici della Motorizzazione o scaricabili dal Portale dell’Automobilista;
 

2) n.2 versamenti postali (in distribuzione presso gli Uffici dell'UMC e gli Uffici Postali - (i codici causale non sono obbligatori);

·          1 versameno su c./c. 9001 di Euro 10,20

·          1 versamento su c./c. 4028 di Euro 32;

 

NB: i bollettini pagati su conto corrente postale n. 9001 presso gli Uffici Postali e finalizzati alla richiesta di operazioni della motorizzazione, avranno validità soltanto nel mese in cui avviene il pagamento e nei tre mesi successivi 

 

I versamenti possono essere effettuati presso gli Uffici Postali oppure si può procedere al Pagamento on Line sul Portale dell'Automobilista

 

3) Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza redatta su apposito modulo oppure:
 

- Fotocopia integrale del documento di identità in corso di validità riportante la residenza attuale del richiedente;
 

- Sottoscrizione del modello TT 2112
 

4) Fotocopia completa della patente (fronte- retro) più originale in visione;
 

5) Fotocopia del codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate o del tesserino sanitario attestante il suddetto codice fiscale;
 

6) Due fotografie di cui una autenticata, su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche tra loro, a capo scoperto. Non sono accettate fotografie stampate su carta termica (realizzate con computer).

 

NB: l'autenticità della foto può essere richiesta:

 

·         dall'interessato allo sportello all' atto della presentazione della pratica;

 

·          presso un Notaio o in Comune ( l'autentica della fotografia deve avvenire su

 

          foglio e non a tergo della stessa );

 

·         dal Medico che ha rilasciato il certificato di cui al punto 6). N.B.: il certificato medico con foto non può essere accettato come autentica di foto se non     espressamente dichiarato dal medico rilasciante.
 

7) Certificato Medico in bollo (con data non anteriore a tre mesi) rilasciato dall'Ufficiale Medico Sanitario cui all'art. 119 comma 2 o 4 del Codice della Strada(medico appartenente all'Ufficio della Azienda Sanitaria Locale "ASL", medico militare,medico FFSS..) e fotocopia dello stesso; Il Certificato Medico è richiesto solo se:
 

·         la patente è scaduta di validità o scadrà entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda;

 

·          la patente è da riclassificare per modifica della categoria a seguito di visita medica.
 

RICHIESTA DI RECAPITO DUPLICATO PATENTE PRESSO DOMICILIO/RESIDENZA :
 

Compilando il modulo e allegandolo alla richiesta di duplicato presentata presso l'UMC, è possibile ricevere il duplicato della patente direttamente presso l'indirizzo specificato. All'atto della consegna della patente dovrà essere pagata la quota dovuta A POSTE S.P.A. per il servizio di recapito pari a 6,86 euro
 

Chi è legittimato alla presentazione della domanda di duplicato della patente?
 

 

·          Diretto Interessato esibendo un documento di identità in corso di validità;

 

·          Persona delegata con documento di identità in corso di validità munita di delega su carta semplice sottoscritta dal titolare della domanda più fotocopia del documento di identità del delegante in corso di validità; la suddetta delega deve essere presentata tanto al momento della presentazione della domanda quanto al momento del ritiro del documento richiesto.

 

·         Autoscuola o Studio di Consulenza Automobilistica

Se il richiedente non è in possesso di carta di identità italiana,l'identificazione può avvenire tramite documento di riconoscimento equipollente, rilasciato da un'amministrazione dello Stato italiano o di altri Stati.

 

Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare e legalizzata in prefettura, ovvero da un traduttore e giurata innanzi al cancelliere giudiziario o notaio.

 

C) Duplicato della patente per Furto o Smarrimento

 

Per richiedere il duplicato della patente per furto o smarrimento bisogna:
 

·         Presentare denuncia di smarrimento o furto della patente entro 48 ore dalla constatazione del fatto presso gli Organi di Polizia, portando con se due fototessere e un documento d’identità

 

·         Gli organi di Polizia provvederanno a inviare la documentazione necessaria all’U.C.O. (Ufficio Centrale Operativo delle Infrastrutture e dei Trasporti) e a rilasciare un permesso provvisorio di guida valido fino a quando arriverà la nuova patente per posta. Se la denuncia viene sporta all’estero deve essere comunque ripresentata in Italia.
L’Organo di Polizia verificherà se la patente di guida è duplicabile o meno dall’ U.C.O.: se è duplicabile non resta che aspettare l’arrivo della patente al proprio indirizzo, se non lo è bisognerà richiedere il duplicato presso un ufficio della Motorizzazione Civile attraverso la procedura suddetta che riguarda anche la richiesta di duplicazione di patente di guida per deterioramento, presentando in questo caso anche la denuncia di smarrimento o furto e il permesso provvisorio di guida.

 

·          Se la patente è scaduta di validità è necessario il certificato medico in bollo non anteriore a tre mesi

 

·          Il duplicato della nuova patente di guida, se duplicabile dall’U.C.O., arriverà per posta entro 45 giorni dalla denuncia; nel caso non arrivasse entro i termini è possibile chiedere informazioni al numero verde 800-232323 del Ministero dei Trasporti. Le spese del duplicato verranno pagate al postino che effettuerà la consegna.

La patente di guida non può essere duplicabile dall’U.C.O. nel caso in cui nell’Archivio Informatico Nazionale manchi la scadenza o il numero della patente posseduta, oppure nel caso in cui nell’Archivio Informatico Nazionale risultino ostatività.In questi  casi è necessario recarsi presso un ufficio provinciale della Motorizzazione

La patente di guida oggetto di furto o smarrimento non sarà più valida. Quindi, in casodi ritrovamento, dovrà essere distrutta.

 

 

NB: Il foglio sostitutivo non autorizza la guida all’estero

 

E' bene ricordare che la patente ha:
 

- Validità di 10 anni se il conducente ha meno di 50 anni;

 

- Validità di 5 anni se ha tra i 50 ed i 70 anni;

 

- Validità di 3 anni se ha più di 70 anni;

 

- Validità di 2 anni se ha più di 80 anni