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News » Revisioni auto: tutto quello che c'è da sapere

Data di pubblicazione: 24-05-2017
da Gennaio 2017 in vigore le nuove normative sulle revisioni auto


Dal 1 gennaio 2017 è entrata in vigore la direttiva europea (2014/45/UE) concernente nuove e più severe norme riguardanti la revisione di auto e motori.

I dati statistici, che indicano un numero sempre crescente e preoccupante dei sinistri stradali, hanno spinto Bruxelles ad approvare tale provvedimento legislativo al fine di rendere la circolazione nelle strade più sicura, con l’auspicio di una drastica riduzione degli incidenti mortali. L’idea è stata quella di armonizzare a livello europeo (seppur in modo parziale) le revisioni dei veicoli a motore, rendendo molto più difficile il raggiro dei controlli da parte degli automobilisti.

La revisione dei veicoli è un obbligo sancito dal Codice della Strada, che prevede un controllo delle condizioni del mezzo (Art.79), non solo garantendone la sicurezza stradale, ma anche monitorando le emissioni inquinanti e la rumorosità entro i limiti disposti dagli accordi nazionali e comunitarie.

Le principali novità

Al fine di ridurre le elusioni delle regole, le nuove norme danno il permesso alla Motorizzazione di effettuare controlli più meticolosi tramite apparecchiature di videosorveglianza installate nelle officine, il che permette loro di monitorare l’intero procedimento di revisione. In tal modo si ottengono revisioni più accurate e uniformi.

La legge sancisce l’obbligo per le officine autorizzate di controllare, in fase di revisione, che il proprietario del veicolo sia in regola con il pagamento del bollo e che su di esso non gravi un fermo amministrativo. Qualora la situazione dell’automobilista non sia in regola con uno dei due casi, il veicolo non potrà circolare sino all’ottemperamento della legge.

Quali sono le tempistiche per la revisione?

La revisione auto e moto deve essere fatta dopo quattro anni dall’immatricolazione e deve essere effettuata nello stesso mese in cui essa è avvenuta. Successivamente, la revisione ha ricorrenza di due anni e deve avvenire entro il mese in cui il veicolo è stato sottoposto all’ultimo controllo.

Queste scadenze si applicano alle autovetture, autocaravan, agli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e agli autoveicoli per trasporto promiscuo (art. 80, comma 3).

La scadenza annuale è invece riservata ai veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, agli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ai rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ai taxi, alle autoambulanze, ai veicoli adibiti a noleggio con conducente e ai veicoli atipici (art. 80, comma 4).

Qualora la revisione dovesse risultare scaduta bisogna affrettarsi a procedere con il controllo, perché il proprietario del veicolo incorre in:

- Una multa per omessa revisione che varia dai 159 a 639 euro (la sanzione può essere raddoppiata per i casi di omissione pluriannuale della revisione).;

- Sequestro del libretto di circolazione;

- Fermo del mezzo.

 

Quali sono i costi e le procedure per effettuare la revisione?

La revisione di tutti i veicoli può essere effettuata presso la Motorizzazione Civile o presso le officine autorizzate dal Dipartimento Trasporti Terrestri (DTT). Tuttavia, quest’ultima opzione è possibile solo per i veicoli con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5t.

Ø Per effettuare la revisione presso la Motorizzazione Civile occorrono i documenti seguenti:

- Presentazione della domanda su modello TT 2100, reperibile presso gli stessi uffici della Motorizzazione Civile e/o disponibile online;

- Attestazione di versamento di 45,00 euro sul c/c. 9001 intestato al Dipartimento Trasporti Terrestri;

- Prenotazione della visita per la revisione;

- Possedere la carta di circolazione originaria del veicolo.

La visita può avere tre esiti differenti:

- “REVISIONE REGOLARE”: al proprietario del veicolo verrà consegnata un’etichetta adesiva con il risultato del controllo da applicare sulla carta di circolazione;

- “REVISIONE RIPETERE”: il proprietario del veicolo dovrà effettuare le riparazioni classificate come “non efficienti” presso un’officina, effettuare un’ulteriore revisione entro 30 giorni e potrà circolare solo dopo essersi recato in officina.

- “REVISIONE RIPETERE – SOSPESO”: il proprietario del veicolo potrà circolare con il veicolo solo dopo aver effettuato le opportune riparazione e dovrà presentare ulteriormente domanda di revisione per poter circolare con il medesimo veicolo. Il conducente potrà circolare con il mezzo solo nella giornata in cui si recherà in officina e nella giornata in cui dovrà sostenere una nuova prova.

 

Ø Per effettuare la revisione presso le officine autorizzate DTT occorre presentarsi presso l’officina scelta e pagare una quota stabilita dal Ministero dei Trasporti Terrestri e pari a 65,68 euro.

 

In fase di revisioni verranno controllati le condizioni e l’efficienza di:

  • Funzionamento freni;
  • sterzo (cuscinetti, fissaggio, stato meccanico)
  • l’ottimale visibilità (vetri, specchietti, lavavetri)
  • impianto elettrico (proiettori, luci, indicatori)
  • assi pneumatici sospensioni
  • l’integrità del telaio
  • regolarità dei rumori e dei gas di scarico
  • identificazione veicolo (targa, telaio)
  • altri equipaggiamenti omologati

 

NB: il veicolo avrà superato il controllo e il proprietario potrà continuare a circolare con il suo mezzo solo se nel tagliando sarà presente la dicitura: “revisione regolare”.