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News » Incidenti stradali, responsabilità e sanzioni

Data di pubblicazione: 16-07-2017

Gli incidenti stradali sono purtroppo una delle cause più alte di morte. Ogni anno mietono infatti migliaia di vittime.

Con questo articolo vogliamo cercare di chiarire alcuni aspetti legali relativi agli incidenti stradali.

 

INCIDENTE CON SOLI DANNI A COSE

Il Codice della Strada prevede, ove possibile, che i conducenti, ad avvenuto incidente, debbano evitare di essere di intralcio alla circolazione. Dunque, ciò che bisogna fare in questi casi è quello di accostarsi e fornire le proprie generalità, gli estremi delle patenti di guida, veicoli e assicurazioni. Inoltre, è molto conveniente avvalersi del modulo di costatazione amichevole, in quanto rende più rapide le tempistiche del risarcimento danni.

Nel caso in cui non è possibile spostare i veicoli, la prima cosa da fare è quella di segnalare l’incidente agli altri automobilisti, posizionando il segnale di emergenza, e chiamare le autorità, che provvederanno ad inviare i mezzi di soccorso necessari per rimuovere l’intralcio alla circolazione.

 

INCIDENTI CON DANNI A PERSONE

Nel caso in cui nell’incidente vengano coinvolte delle persone bisogna tenere a mente l’articolo 189 del Codice della Strada, il quale legifera sul comportamento in caso di incidente, e più nello specifico afferma che:

“L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.”

Dunque, la prima cosa che il conducente deve fare è quella di prestare immediatamente soccorso. Anche in questo caso, il conducente deve segnalare repentinamente il pericolo agli altri veicoli, così da proteggere il ferito e rendere più sicura la circolazione per gli altri automobilisti. È anche opportuno chiamare le autorità, fornendo le proprie generalità, e, per facilitare la ricostruzione delle dinamiche agli agenti, evitare di modificare le tracce e/o spostare i veicoli coinvolti.

 

SANZIONI PER L’OMISSIONE DI SOCCORSO E FUGA DOPO L’INCIDENTE

Il consiglio principale è quello di non fuggire. L’omissione di soccorso è un reato e il conducente, come detto in precedenza, ha l’obbligo di attendere l’intervento delle forze dell’ordine. Su questo tema si focalizzano i commi 6 e 7 dell’art. 189, che riguardano l’omissione di soccorso e la fuga dopo incidente.

  • Il comma 6, in caso di incidente con danno alle persone, dispone l’irrogazione di una sanzione penale di reclusione da sei mesi a tre anni al conducente che non ha ottemperato all’obbligo di fermarsi. Alla sanzione penale si aggiunge quella amministrativa accessoria, che prevede la sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra uno e tre anni.
  • Il comma 7, in caso di incidente con danno alle persone, dispone la sanzione penale di reclusione da uno a tre anni al conducente per mancato soccorso. Anche in questo caso è contemplata la sanzione amministrativa accessoria, che prevede la sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra un anno e sei mesi e cinque anni.

 

REATO DI OMICIDIO STRADALE

Dal 25 marzo 2016 il Nuovo Codice della Strada prevede un nuovo reato: quello dell’omicidio stradale. Quest’ultimo ha luogo quando viene provocata la morte di una o più persone a seguito di un sinistro stradale ricollegabile ad una violazione del Codice della Strada.

La nuova normativa (n.41/2016) prevede tre diversi casi di omicidio stradale colposo e ogni caso prevede una sanzione diversa.

  1. Omicidio stradale causato dalla violazione del Codice stradale (già previsto dall’art.589bis del Codice Penale). Questo caso conferma la sanzione della normativa precedente, che contempla una reclusione da due a sette anni.

 

  1. Omicidio stradale causato dalla guida in stato di ebrezza, ovvero con un tasso alcolemico del conducente che ha causato il sinistro compreso tra 0,8 e 1,5 g/l. A questo reato corrisponde una pena di reclusione da cinque a dieci anni.

 

  1. Omicidio stradale causato dalla guida in stato di ebrezza grave, ovvero con un tasso alcolemico maggiore di 1,5 g/l o in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti. In questo caso il reato è maggiore così come la sua pena da scontare, che consiste in una reclusione che può andare dagli otto ai dodici anni.

 

OMICIDIO STRADALE: LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

Vi sono dei casi in cui le sanzioni penali e amministrative, in caso di omicidio stradale, sono aggravate e più in particolare:

  1. L’omicidio stradale è derivato da un conducente sprovvisto di una patente di guida o con quest’ultima sospesa o revocata;
  2. Fuga del conducente. Qualora il conducente si dia alla fuga, la pena aumenta da un terzo a due terzi e non deve essere inferiore ai cinque anni di reclusione;
  3. Omicidio stradale plurimo. Nel caso in cui nel sinistro stradale vengano coinvolte più vittime, la pena prevista può aumentare fino al triplo con un massimo di diciotto anni di reclusione.

 

CONCORSO DI COLPA DELLE VITTIME

Per concorso di colpa della vittima si intende la circostanza in cui la morte di una persona, a seguito di un sinistro stradale, non sia di esclusiva responsabilità dell’azione o omissione del colpevole e rappresenta l’unico caso contemplato dalla norma 589bis in cui la sanzione può essere dimezzata.