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News » Targa estera: codice della strada bocciato dalla U.E

Data di pubblicazione: 30-12-2021

La Corte di giustizia dell'Ue boccia la norma del Codice della strada italiano che vieta di circolare con un veicolo immatricolato all'estero a chiunque sia residente in Italia da più di 60 giorni. Il testo dell’articolo 93 del Cds è quindi contrario al diritto europeo.
 

Dalla Toscana all’Europa

Il caso riguarda una coppia di coniugi multata dalla polizia stradale di Massa Carrara mentre viaggiava a bordo di un'automobile immatricolata in Slovacchia, di proprietà della moglie e lì residente, e guidata dal marito, residente in Italia. Il divieto previsto dal codice stradale, infatti, impone l'obbligo di immatricolare la loro vettura in Italia, qualora vi risiedono da più di 60 giorni.

 

La Corte ritiene che il prestito d’uso transfrontaliero a titolo gratuito di un autoveicolo sia “qualificabile come movimento di capitali”, pertanto la norma italiana costituisce una restrizione alla libera circolazione di capitali, restrizione che, ricorda il giudice, è ammissibile “solo per motivi imperativi di interesse generale, che la Corte non ravvisa nell'ipotesi in esame” e per “finalità di contrasto della frode fiscale” quando l'auto immatricolata in uno Stato membro è destinata all'uso permanente in altro Stato membro. La Corte rimette quindi al giudice del rinvio la valutazione sulla durata e sulla natura dell'uso del veicolo, oggetto del procedimento principale, ma in via di principio afferma la "contrarietà al diritto dell'Unione di una norma nazionale che vieti a chiunque sia residente in uno Stato membro da un periodo superiore a 60 giorni di circolare sul territorio con un veicolo immatricolato in altro Stato membro quando la norma non tenga conto della temporaneità dell'utilizzo del veicolo sul territorio nazionale".

 

Le conseguenze pratiche
Occorre attendere la decisione del giudice di Massa Carrara per vedere come si muoverà la giurisprudenza e non è detto che future sentenze seguano quanto stabilito dalla Corte Ue perché i ricorsi potrebbero essere impostati in maniera diversa da quello italiano.
 

In pratica sarà il giudice che dovrà valutare fino a che punto l'uso di un veicolo senza reimmatricolarlo in Italia possa essere configurato come un comodato transfrontaliero o un semplice modo per eludere il fisco italiano e le multe commesse in Italia (soprattutto per la difficoltà di notifica all’estero).

 

Il difficile contrasto a “furbetti” ed evasori

La norma italiana che è stata bocciata dalla Corte Ue ha lo scopo preciso di penalizzare gli abusi commessi dagli stranieri residenti in Italia (che circolano con targa del loro Paese di origine, avvantaggiandosi rispetto agli italiani in regola), però non si occupa di evasori fiscali (nemmeno quelli italiani). Infatti, nell'articolo 93 vengono derogati i veicoli con contratti di leasing o noleggio senza conducente con operatori con sede nell’Unione Europea, quelli con un accordo di comodato d'uso legato all'utilizzo del veicolo nell'ambito di un rapporto di lavoro o di collaborazione con imprese comunitarie.

 

Gli evasori fiscali e i cosiddetti “furbetti della targa estera” possono ricorrere a leasing, noleggio o comodato esteri senza rischiare alcuna sanzione. Se si pensa che questa pratica è spesso legata all’uso di auto di lusso soggette a superbollo e ciò non si ripercuote sulla dichiarazione reddituale, si può immaginare un danno ingente all’Erario italiano.