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News » Revoca della patente: da chi è disposta, per quali motivi, come fare ricorso

Data di pubblicazione: 04-04-2022

La revoca della patente, è un provvedimento che annulla la validità della patente rendendola inutilizzabile indipendentemente dal ritiro del documento da parte delle forze dell'ordine. Quindi anche se fisicamente nelle mani del conducente, la patente non è più valida e non autorizza alla guida.

Chi dispone la revoca della patente
E' un provvedimento disposto dagli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri oppure dalla Prefettura
 

Quando è prevista la revoca della patente
•    quando il titolare non sia più in possesso permanentemente dei requisiti psico-fisici prescritti
•    quando il titolare sottoposto a revisione ai sensi dell’art. 128, risulti non più idoneo
•    quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.

 
Inoltre, la patente di guida è revocata dagli Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri:

•    per gravi violazioni al codice della strada e per cattiva condotta
•    per recidiva
•    per guida con patente sospesa o per violazioni del Codice della Strada ;
•    per provvedimento dall'Autorità giudiziaria ;
•    per mancanza dei requisiti morali .
 

La patente di guida è invece revocata dal Prefetto

•    ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza
•    a persone che sono o sono state sottoposte a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956 n.1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), come sostituita dalla legge 3 agosto 1988 n.327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali), e dalla legge 31 maggio 1965 n.575 (Disposizioni contro la mafia) così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi
•   a persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l’utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.
Il provvedimento con cui viene disposta la revoca è impugnabile davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 30 giorni dalla data del suo ricevimento. E’ ammesso anche il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento.
 

Tuttavia,  dopo un certo periodo di tempo sarà possibile conseguire una nuova patente nuovamente sottoponendosi agli esami di teoria e di pratica previsti dalla normativa. 
 

Revoca della patente per perdita dei requisiti
L’art.130 del Codice della Strada dispone la revoca della patente quando il titolare:

•    non ha più  requisiti psico-fisici previsti
•    non ha superato l'esame di revisione della patente
Se la patente viene revocata per la perdita dei requisiti psico-fisici, è necessario  distinguere fra:
 

-revoca permanente
-revoca temporanea 
 

Nel primo caso significa che la revoca è definitiva e non è più possibile rientrane in possesso, nel secondo che, superato la perdita temporanea dei requisiti, la patente viene riabilitata a seguito di visita medica (da effettuare presso la Commissione medica locale) che dimostri il pieno recupero delle funzionalità psico-fisiche
 

Guida con patente sospesa o per violazioni del Codice della Strada
Quando una persona viene trovata alla guida con patente sospesa o viola determinate norme del Codice della Strada, la sua patente di guida è revocata. Il provvedimento di revoca è disposto dalla Prefettura ed è un atto definitivo.
 
Quali sono le violazioni del codice che comportano la revoca della patente 

•    guidare con patente di guida sospesa (art. 218/6 C.d.S.);
•    guidare senza essersi sottoposto alla visita in Commissione medica (art. 128/2 C.d.S.);
•    invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico o percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali (art. 176/1-19-22 C.d.S.);
•    circolare con un limitatore di velocità alterato (art. 179/2 bis - 9 C.d.S.);
•    superare di oltre 60 km/h il limite massimo di velocità (art. 142/9bis C.d.S.) per la seconda volta in 2 anni;
•   adibire per la seconda volta in 2 anni un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi, senza aver ottenuto la licenza o con licenza sospesa o revocata (art. 86/2 C.d.S.)
 
Come viene emesso il provvedimento
La Prefettura emette un provvedimento di revoca della patente di guida, sulla base del verbale redatto dal comando che ha rilevato la violazione (polizia municipale, polizia stradale, carabinieri). Il provvedimento può essere notificato nel luogo di residenza dell'interessato o tramite il comando di polizia competente.
È possibile far ricorso contro il provvedimento di revoca della patente al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa violazione entro 30 giorni dalla notifica.
 

Quando si può conseguire la nuova patente di guida
L'interessato può conseguire una nuova patente dopo 2 anni dal momento in cui è stato notificato provvedimento di revoca.
 
Riferimenti normativi
Artt. 86, 142, 176, 179, 128 e 218 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) 
Provvedimento dall'Autorità giudiziaria 
Quando sono violate norme del Codice della Strada con rilevanza penale (es. guida in stato di ebbrezza), il procedimento in Tribunale può concludersi con sentenza o decreto penale di condanna che dispone la revoca della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria a sanzione penale.
 
In quali casi l'autorità giudiziaria può emettere il provvedimento di revoca
•    aver causato incidente stradale con tasso alcol emico superiore a 1,5 g/l (art. 186/2bis C.d.S.);
•    aver causato incidente stradale stato effetto di sostanze stupefacenti (art. 187/1bis C.d.S.);
•    aver partecipato a una competizione in velocità non autorizzata o aver gareggiato in velocità in cui una o più persone siano state gravemente ferite o siano decedute (artt. 9 bis o 9 ter);
•    aver causato un incidente mortale o con feriti molto gravi (art. 589bis e 590bis Codice Penale).
 

Come viene emesso il provvedimento

Quando la Prefettura riceve una sentenza o decreto penale di condanna con data di irrevocabilità, emette l'ordinanza di revoca della patente di guida. Il provvedimento può essere notificato nel luogo di residenza dell'interessato o tramite il comando di polizia competente.
È possibile far ricorso per gli eventuali vizi di legittimità contro il provvedimento di revoca della patente al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa violazione entro 30 giorni dalla notifica.
 
Quando si può conseguire la nuova patente di guida 
Se la revoca è disposta a seguito di violazione degli artt. 186 e 187 del C.d.S. , l'interessato può conseguire una nuova patente dopo 3 anni dalla data di irrevocabilità o di esecutività della sentenza o del decreto penale di condanna.
Se la revoca è a seguito di incidente stradale con lesioni colpose gravi (art. 590 bis Codice Penale) l'interessato può conseguire una nuova patente dopo 5 anni dalla revoca. Questo termine è aumentato se l'interessato ha violato gli artt. 186, 187 e 189 del Codice della Strada.
Se la revoca è a seguito di incidente stradale con lesioni mortali (art. 589 bis Codice Penale) l'interessato può conseguire una nuova patente dopo 10 anni dalla revoca. Questo termine è aumentato se l'interessato ha violato gli artt. 186, 187 e 189 del Codice della Strada.
 
Riferimenti normativi
Art. 9, 186, 187 e 224 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) e artt. 589 bis e 590 bis del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) 

 
Mancanza dei requisiti morali
Per poter guidare è necessario essere in possesso di determinati requisiti fisici e morali. Il Prefetto dispone il provvedimento di revoca della patente di guida per carenza dei cosiddetti requisiti morali (art. 120 C.d.S.).
 
In quali casi l'autorità giudiziaria può emettere il provvedimento di revoca per mancanza di requisiti morali
I soggetti per cui questo si verifica sono elencati nell'art. 120 del Codice della Strada:
•    a) delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
•    b) coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione (legge 27.12.1956 n. 1423 come sostituita dalla legge 3.8.1988 n.327 e legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni);
•    c) persone condannate per i reati previsti agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) e i soggetti destinatari del divieto di cui all'art. 75, comma 1 lettera a (uso personale di sostanze stupefacenti) del medesimo D.P.R. n. 309/1990.
 
Come viene emesso il provvedimento 
L'ordinanza di revoca della patente è disposta dal Prefetto del luogo di residenza della persona interessata. Il provvedimento può essere inviato nel luogo di residenza o notificato tramite il comando di polizia competente.
È possibile far ricorso entro 30 giorni dalla notifica al Ministro dell'Interno che decide in concerto con il Ministro dei Trasporti  o alternativamente entro 60 giorni ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) competente.
 
Quando si può conseguire la nuova patente di guida 
L'interessato può conseguire una nuova patente dopo che siano trascorsi almeno 3 anni dalla data di notifica del provvedimento di revoca della patente della Prefettura, purché non si trovi nella stessa condizione che ha portato alla revoca della patente di guida. 
Per il conseguimento di una nuova patente da parte di chi è stato sottoposto a misura di sicurezza personale o a misura di prevenzione (caso b), devono anche essere trascorsi almeno tre anni dal termine della misura.
Per chi è condannato per gli artt. 73, 74, 75 del D.P.R. n. 309/1990 (caso c) è necessario che l'interessato sia in possesso anche di un certificato di estinzione o riabilitazione rilasciato dal Tribunale competente.
Prima di iniziare l'iter di conseguimento della nuova patente di guida, è necessario richiedere il nulla osta da parte della Prefettura , che viene concesso dopo la verifica di certi requisiti. Per questo, si consiglia di mettersi in contatto con l'Ufficio patenti della Prefettura prima di iniziare.
 
Riferimenti normativi
Art. 120 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) 

Ricorso contro il provvedimento di revoca della patente
Il ricorso avverso il provvedimento di revoca della patente deve essere presentato:
•    entro 20 giorni al Ministero degli interni che valuterà la richiesta insieme alla Motorizzazione Civile.
•    entro 30 giorni al Giudice di Pace, se la revoca è stata disposta dal prefetto.
•    entro 60 giorni al T.A.R. ma solo in alcuni casi.
•    Se il ricorso sarà accolto, il provvedimento verrà revocato e la patente restituita all’interessato. La restituzione sarà anche comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.

 

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