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News » Multe: quando e come si possono contestare?

Data di pubblicazione: 20-07-2017


Ad ogni automobilista capita di ricevere multe. Sia al più indisciplinato, quanto al più scrupoloso e prudente sarà successo, di quando in quando, di ricevere tra la posta la temuta busta verde di notifica di una contravvenzione. Ma non tutto è perduto. Se siamo sicuri che la contravvenzione che ci è stata recapitata non sia legittima è possibile fare ricorso secondo modalità specifiche e far valere le nostre ragioni davanti al Giudice di Pace o il Prefetto. Vediamo come.
 

Esistono una serie di casi in cui è possibile fare ricorso contro una multa:
 

·                 Il vizio di forma: la multa riporta dei dati errati (diverso modello di veicolo o targa);

·                 la consegna di due verbali diversi per la stessa infrazione;

·                 la mancata notifica del verbale entro 90 giorni (dalla data dell’infrazione) o 150 giorni se residente all’estero;

·                 nel caso in cui gli apparecchi che rilevano l’infrazione non siano omologati;

·                 verbale incompleto, illeggibile o redatto da un agente esterno al territorio di competenza;

·                 mancanza di segnaletica dell’autovelox;

·                 se la multa è redatta dagli ausiliari del traffico ma non riguarda la sosta o la fermata del mezzo;

·                 una seconda notifica dello stesso verbale anche dopo il pagamento;

·                 notifica al vecchio proprietario dopo aver già effettuato il passaggio di proprietà.
 

Prima di procedere con una contestazione è bene essere sicuri di poterlo vincere questo ricorso. Il primo passo è verificare che il verbale sia completo in ogni sua parte e contenga effettivamente tutti i dati necessari per non incappare in un vizio di forma.
 

·                 Giorno, ora e località della violazione;

·                 generalità e residenza del trasgressore, l’eventuale indicazione del proprietario del veicolo;

·                 gli estremi della patente di guida;

·                 indicazione del tipo di veicolo e della targa;

·                 descrizione del fatto;

·                 la norma violata;

·                 le dichiarazioni del trasgressore;

·                 le modalità per il pagamento in misura ridotta;

·                 la somma da pagare, i termini del pagamento e l’ufficio presso il quale questo può essere effettuato, il numero di conto corrente postale o bancario che può essere usato;

·                 l’indicazione dell’autorità che deciderà l’eventuale ricorso;

·                 l’indicazione del nominativo degli agenti accertatori;

·                 Se prevista, la decurtazione dei punti dalla patente.
 

La contestazione presso il giudice di pace

Il ricorso al giudice di pace va presentato entro 30 giorni dalla notifica della sanzione, ed è disciplinato dall’articolo 204 bis del D.lgs. del 1992. Si tratta di un provvedimento civile, dunque un atto giurisdizionale che ha un costo. Si tratta di 43 euro per importi di sanzioni inferiori ai 1100 €.

Bisogna preparare una domanda di ricordo da presentare alla cancelleria del Giudice di Pace e da inviarsi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Per preparare la domanda occorrono:

·                 Copia originale del ricorso + quattro fotocopie;

·                 Fotocopia dei documenti che si vogliono sottoporre al Giudice;

·                 Copia del documento d’identità;

·                 Ricevuta del pagamento del contributo unificato dell’imposta di bollo.

Le decisioni che può prendere il Giudice di Pace sono le seguenti:

·                 Giudicare il ricorso inammissibile;

·                 Convalidare la sanzione;

·                 Annullare la multa in toto o in parte;

·                 Rigettare il ricorso e sanzionare il ricorrente al pagamento di una somma variabile compresa tra il minimo e il massimo della sanzione prevista per quell’infrazione.

E’ necessario avere un avvocato nel caso in cui venga rigettato il ricorso e ci si può rivolgere ad un tribunale. Dopo la sentenza il pagamento della sanzione deve comunque essere effettuato entro 30 giorni.
 

Il ricorso al Prefetto

In questo caso è possibile il ricorso entro 60 giorni dalla notifica della sanzione, una procedura disciplinata dall’articolo 203 del D.lgs. del 1992.

Questo tipo di ricorso è gratuito, e richiede l’invio di una lettera in carta semplice tramite raccomandata con ricevuta di ritorno  (o anche con consegna a mano) al Prefetto o al comando di polizia municipale o all’organo accertatore.

È necessario inoltre allegare copia del verbale e il materiale utile a supportare la richiesta (ad esempio le fotografie). Entro 120 giorni dalla ricezione degli atti, il Prefetto può accogliere o rigettare le ragioni del ricorso presentato, ossia può annullare la multa o condannare il ricorrente al pagamento di un importo pari al doppio della multa, spiegando le motivazioni della sua decisione.

In caso il ricorrente ne faccia richiesta, è prevista l’opportunità di ascolto da parte del Prefetto dei soggetti interessati. L’assenza di un’ordinanza da parte del Prefetto entro i termini previsti (120 giorni e 180 se la richiesta è stata presentata alla Polizia Municipale) equivale all’accoglimento del ricorso, secondo la logica del meccanismo di silenzio assenso. Nel caso in cui nell’ordinanza venga rigettato il ricorso e venga emessa un’ingiunzione al pagamento della sanzione, quest’ultima deve essere notificata entro 150 giorni. Il soggetto avrà tempo 30 giorni di tempo per pagare la multa.
 

Il ricorso online

E’ anche possibile presentare una procedura di ricorso online tramite il sito del Ministero della Giustizia messo appositamente a disposizione (https://gdp.giustizia.it/) che con un servizio guidato permette passo passo di compilare la richiesta in maniera guidata.

·                 Prima pagina – Inserire le generalità e tutti i dati personali per le comunicazioni. E’ possibile naturalmente utilizzare il proprio account di posta elettronica certificata.

·                 Seconda pagina – Spiegare l’oggetto il motivo della contestazione. Indicare le ragioni del ricorso (includendo tutti i documenti che possono essere utili al caso come fotografie, perizie, ecc.) cercando di essere sintetici, chiari, e riferirsi a dati oggettivi evitando invece considerazioni personali non attinenti al caso. Inoltre il modulo deve riportare quello che si chiede al giudice, cioè l’annullamento della sanzione e/o la comparizione delle parti (in cui finalmente si chiariranno le proprie ragioni), richiedendo, in caso di rigetto del ricorso, l’applicazione della sanzione minima prevista;

·                 Terza pagina – Indicare i dati della contravvenzione: numero di verbale, ente che l’ha emessa, data della notifica, la violazione commessa,  l’articolo del Codice della Strada violato, la sanzione prevista e l’eventuale decurtazione di punti e sanzione accessoria.

·                 Quarta e quinta pagina – Indicare la chiamata in giudizio per l’autorità che ha emesso la multa (ad esempio il comune di Torino) ed il valore della causa, che corrisponde all’importo della sanzione.
 

Attenzione perchè il procedimento non si conclude con l’invio della pratica tramite internet.

Per finalizzare la contestazione e dunque avviare effettivamente l’iter occorre stampare l’atto compilato, firmarlo e datarlo a penna per poi consegnarlo o spedirlo al Giudice di Pace (in originale più tre copie, una conservatela voi), insieme alla copia della multa e ad altri eventuali documenti che vuoi sottoporre alla visione del giudice.