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News » Patente a punti: corsi di recupero punti

Data di pubblicazione: 23-08-2022

Patente a punti: quanti punti si perdono per ogni infrazione e come si recuperano i punti persi


Dal 1° luglio 2003 in Italia è in vigore la  patente a punti.

L'articolo 126-bis del Codice della Strada stabilisce che ad ogni automobilista, al momento del conseguimento della patente, vengano "assegnati" 20 punti.

 

Questi possono essere incrementati se non si commettono infrazioni, nella misura di 2 punti ogni 2 anni fino ad arrivare ad un massimo di 30 punti.
 

Nel corso della carriera automobilistica, però, il conducente può perdere i punti in funzione delle infrazioni che commette al codice della strada.

 

Esiste infatti un'apposita tabella (vedi sotto) che stabilisce quanti punti vengono sottratti per ogni singola infrazione.

Le violazioni alle norme del codice  della strada fanno perdere da 1 a 10 punti

Se però il conducente commette più infrazioni contestualmente, i punti persi possono arrivare ad un massimo di 15.

Quindi se, ad esempio, si commettono 3 infrazioni, ognuna delle quali prevede la perdita di 5, 5 e 10 punti, i punti sottratti non saranno 20 ma 15.

 

Attenzione, in ogni caso a non arrivare ad un saldo di 0 punti: in questo caso si è obbligati a sottoporsi ad esame di revisione 

 

Inoltre, commettere  alcune gravi infrazioni, può causare la sospensione o la revoca della patente.
 

Per i neopatentati, (per i primi 3 anni dal conseguimento della patente), commettere infrazioni, comporta la decurtazione del doppio dei punti, rispetto agli altri automobilisti.

 

 

Recupero punti

E' importante sapere però che i punti persi possono essere recuperati attraverso appositi corsi di recupero punti
 

 

Come recuperare i punti della patente
Chi ha subito la decurtazione dei punti della patente ma ha ancora un punteggio superiore a zero, può recuperarli frequentando un Corso di recupero punti presso l’autoscuola o uno dei centri autorizzati dal Ministero dei Trasporti.
 

Se però il titolare della patente ha subito la decurtazione totale dei punti, quindi si trova con 0 punti sulla patente, non sarà possibile frequentare un corso di recupero punti ma dovrà sottoporsi alla revisione della patente. L'istanza di esame di revisione , va presentata entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di revisione, pena la sospensione della patente.

C'è poi un anno di tempo per sostenere, una sola volta, l'esame di revisione: se si viene bocciati, scatta la revoca della patente.
 

Durante i 30 giorni l’automobilista può circolare col proprio veicolo, ma prima dello scadere del 30° giorno deve sostenere con esito positivo l’esame di teoria a quiz per ripristinare il punteggio della licenza di guida. Se entro questo periodo il conducente non supera gli esami, è prevista le revoca della patente e bisogna aspettare un anno per il conseguimento di una nuova.
 

Quanto tempo ci vuole per recuperare i punti della patente
I punti si possono anche recuperare per buona condotta, ma solo se il saldo punti non è arrivato a zero ed è inferiore a 20. Il conducente, infatti, riceve un bonus che ripristina i 20 punti se nell’arco di 2 anni non commette alcuna infrazione che comporti la decurtazione di punti.

Se si tratta di un neopatentato il meccanismo di premiazione consente di conferire  un punto all’anno per tre anni.

E' necessario comunque prestare attenzione quando si commette un’infrazione da 5 punti seguita nei 12 mesi successivi da altre 2 infrazioni, non contestuali, da almeno 5 punti: in questo caso è infatti necessario sottoporsi agli esami di  revisione della patente.


 

Come recuperare i punti della patente e come funzionano i corsi di recupero dei punti della patente

Per recuperare i punti della patente, è necessario frequentare un corso di recupero punti.
I corsi di recupero punti sono di due tipi:

 

  • per patenti inferiori (A,1,A,B):
  • Per patenti superiori (C,D,E)

 

Il primo corso dura 12 ore da tenersi nell'arco di 2 settimane e consente di recuperare i punti persi con un massimo di 6 punti, fino al raggiungimento di 20 punti.

Questo significa che se si sono persi 3 punti, il corso consente di recuperare solo 3 punti.

Se i punti persi sono 10, se ne potranno recuperare al massimo 6.

In entrambi i casi, i punti recuperati non devono fare superare la soglia di 20 punti. Quindi se i punti residui erano 15, il corso non consente di recuperare in nessun caso 6 punti perchè il totale farebbe 21.

Il saldo di 20 punti può essere superato esclusivamente attraverso il meccanismo automatico che consente, come detto in precedenza, di ottenere 2 punti aggiuntivi ogni 2 anni (se non si commettono infrazioni): in ogni caso fino al limite massimo di 30.

Il secondo corso (quello per le patenti superiori), consente di recuperare i punti persi con un massimo di 9 punti. Dura 18 ore (invece di 12) ma anche in questo caso, non permette di superare i 20 punti come saldo finale.

 

Al termine del corso e seguite tutte le lezioni previste, viene emesso attestato finale. Una copia di questo attestato sarà trasmessa anche alla Motorizzazione Civile, affinché provveda ad aggiornare il saldo punti.

 

Frequenza del corso

La frequenza al corso di recupero punti è obbligatoria pertanto, le eventuali ore di assenza,devono essere recuperate.
La finalità di questi corsi è di ripassare le norme del Codice della Strada, con particolare riferimento a quegli argomenti che hanno portato alla decurtazione dei punti per i soggetti presenti in aula.

 

Quanto costa recuperare i punti della patente

Il costo del corso per il recupero punti, dipende dal tipo di corso (12 ore o 18 ore) e dall'autoscuola o Ente autorizzato che lo eroga.

Di norma, quello di 12 ore parte da 180€. Quello di 18 ore parte, di norma dai 250€

.

Come verificare quanti punti si hanno nella patente

Per verificare il numero di punti della patente è possibile consultare online il Portale dell’Automobilista, accedendo con le proprie credenziali SPID oppure CIE
Questa verifica è gratuita e richiede solo pochi minuti.

In alternativa è possibile telefonare al numero 848 782 782, disponibile da rete fissa 24 ore su 24. Il servizio ha il costo di una chiamata urbana ed è la soluzione migliore per chi non ha un ottimo rapporto con la tecnologia.

Esistono anche alcune applicazioni per smartphone che risultano molto utili per chi vuole ricevere la comunicazione del saldo punti. Una di questa app è iPatente, accessibile da dispositivi iOS e Android attraverso le stesse credenziali che si usano sul Portale dell’Automobilista.


Quanto pagare per non farsi togliere i punti dalla patente

Se si paga la multa ma non si comunicano i dati del conducente alla polizia, si riceve una seconda multa da 286 euro, ma non si subisce la decurtazione dei punti.

 

Quando non è valida la decurtazione dei punti dalla patente?

La decurtazione dei punti non è valida se la multa non viene notificata al conducente entro 90 giorni dalla violazione.

Non è altresì valida se il conducente, dopo aver fatto ricorso al giudice di pace o al Prefetto, vince il giudizio.

Infine, secondo la giurisprudenza, se l’Amministrazione non comunica all’interessato la decurtazione dei punti in occasione di ogni infrazione al Codice della strada, la sospensione della patente di guida, una volta esauriti i 20 punti complessivi, non è valida. In occasione di ciascuna infrazione l’automobilista deve essere informato della decurtazione dei punti in maniera autonoma e specifica attraverso l’apposita comunicazione da parte dell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; inoltre gli deve essere notificata la comunicazione in merito all’esaurimento complessivo dei 20 punti.

I giudici hanno sottolineato come lo scopo delle disposizioni in materia di decurtazione dei punti e sospensione della patente sia quella di consentire ai soggetti destinatari delle sanzioni di “venire a conoscenza della progressiva diminuzione del punteggio complessivo, così da avere la possibilità di frequentare i corsi di recupero appositamente istituiti” che permettono a costoro di riparare alla violazione commessa.
 

È valida la decurtazione punti-patente se il conducente non viene informato?

Secondo la Cassazione, l’automobilista a cui vengono detratti i punti della patente non ha diritto a ricevere una ulteriore comunicazione da parte dell’Anagrafe degli abilitati alla guida. Già il verbale con la contravvenzione contiene l’indicazione dei punti sottratti ed è più che sufficiente. La Suprema Corte ha così ricordato che «… l’accertamento al quale viene fatta risalire l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, della quale deve essere fatta menzione nel verbale di contestazione, è appunto il verbale stesso. Non esiste, in altri termini, un provvedimento che comporti autonomamente e a prescindere dal verbale di accertamento, che detta indicazione contenga, l’applicazione della sanzione accessoria in questione». Le comunicazioni di decurtazione «sono prive di contenuto provvedimentale, consistendo, appunto, in mere comunicazioni all’interessato della variazione, la cui fonte non è altro che il verbale di contestazione» e ancora che «con esse non viene partecipato al privato alcun provvedimento. Il provvedimento è quindi unico, e consiste nel verbale di contestazione».


 

Elenco dei punti sottratti per ogni violazione
 

 

Allegato art. 126 bis. Tabella punti
Norma violata   Punti
Art. 141 Comma 8 5
Comma 9, terzo periodo 10
Art. 142 Comma 8 3
Comma 9 6
Comma 9-bis 10
Art. 143 Comma 11 4
Comma 12 10
Comma 13, con riferimento al comma 5 4
Art. 145 Comma 5 6
Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8, e 9 5
Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata 2
Comma 3 6
Art. 147 Comma 5 6
Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2 3
Comma 15, con riferimento al comma 3 5
Comma 15, con riferimento al comma 8 2
Comma 16, terzo periodo 10
Art. 149 Comma 4 3
Comma 5, secondo periodo 5
Comma 6 8
Art. 150 Comma 5, con riferimento all'Art. 149, comma 5 5
Comma 5, con riferimento all'Art. 149, comma 6 8
Art. 152 Comma 3 1
Art. 153 Comma 10 3
Comma 11 1
Art. 154 Comma 7 8
Comma 8 2
Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h) 2
Art. 161 Commi 1 e 3 2
Comma 2 4
Art. 162 Comma 5 2
Art. 164 comma 8 3
Art. 165 Comma 3 2
Art. 167 Commi 2, 5, e 6 con riferimento a:  
a) eccedenza non superiore a 1 t 1
b) eccedenza non superiore a 2 t 2
c) eccedenza non superiore a 3 t 3
d) eccedenza non superiore a 5 t 4
Commi 3, 5, e 6 con riferimento a:  
a) eccedenza non superiore al 10 per cento 1
b) eccedenza non superiore al 20 per cento 2
c) eccedenza non superiore al 30 per cento 3
d) eccedenza non superiore al 40 per cento 4
Comma 7 3
Art. 168 Comma 7 4
Comma 8 10
Comma 9 10
Comma 9 bis 2
Art. 169 Comma 8 4
Comma 9 2
Comma 10 1
Art. 170 Comma 6 1
Art. 171 Comma 2 5
Art. 172 Commi 10 e 11 5
Art. 173 Comma 3 5
Comma 3 bis 5
Art. 174 Comma 5 per violazione dei tempi di guida 2
Comma 5 per violazione dei tempi di riposo 5
Comma 6 10
Comma 7 primo periodo 1
Comma 7 secondo periodo 3
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida 2
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo 5
Comma 8 2
Art. 175 Comma 13 4
Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a 2
Comma 16 2
Art. 176 Comma 19 10
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b 10
Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d) 10
Comma 21 2
Art. 177 Comma 5 2
Art. 178 Comma 5 per violazione dei tempi di guida 2
Comma 5 per violazione dei tempi di riposo 5
Comma 6 10
Comma 7 primo periodo  1
Comma 7 secondo periodo  3
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di guida  2
Comma 7 terzo periodo per violazione dei tempi di riposo  5
Comma 8 2
Art. 179 Commi 2 e 2 bis 10
Art. 186 Commi 2 e 7 10
Art. 186 bis Comma 2 5
Art. 187 Commi 1 e 8 10
Art. 188 Comma 4 2
Art. 189 Comma 5, primo periodo 4
Comma 5, secondo periodo 10
Comma 6 10
Comma 9 2
Art. 191 Comma 1 8
Comma 2 4
Comma 3 8
Comma 4 3
Art. 192 Comma 6 3
Comma 7 10
  Comma 2 5


Per le patenti rilasciate successivamente al 1 ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.