Revoca patente: casi, ricorso e iter per riaverla | RinnovoPatenti.it
La revoca della patente è un provvedimento amministrativo che annulla definitivamente la validità del documento di guida. In questo articolo, approfondiremo i casi in cui avviene la revoca della patente, come fare ricorso contro il provvedimento e l'iter da seguire per riottenere la patente revocata, con riferimenti alle normative vigenti.
Cosa significa revoca della patente e chi la dispone
La revoca della patente è un provvedimento che comporta la perdita definitiva di validità del documento di guida. A differenza della sospensione che è un provvedimento temporaneo (ad esempio per 1 mese), e del ritiro che prevede la restituzione del documento in tempi relativamente brevi (ad esempio se si guida con patente scaduta, è sufficiente rinnovarla per riavere il documento), quando la patente viene revocata, il conducente perde il diritto di guidare e dovrà conseguire nuovamente la patente, operazione che potrà fare solo dopo un determinato periodo di tempo, a seconda di chi ha emesso il provvedimento di revoca.
La revoca della patente può essere disposta da:
1. Uffici Periferici del Dipartimento Trasporti Terrestri (Motorizzazione Civile)
2. Prefettura
3. Autorità giudiziaria
Casi di revoca della patente secondo il Codice della Strada
Il Codice della Strada prevede diverse situazioni in cui la patente può essere revocata. Vediamole nel dettaglio.
Revoca per perdita dei requisiti psico-fisici o mancato superamento della revisione (Art. 130 CdS)
L'articolo 130 del Codice della Strada stabilisce che la patente può essere revocata quando il titolare:
Non possiede più, in modo permanente, i requisiti psico-fisici necessari per la guida
Non ha superato la revisione della patente (esame di idoneità tecnica)
In questi casi, il provvedimento di revoca viene emesso dalla Motorizzazione Civile.
Revoca per sostituzione con patente estera
La patente viene revocata in tutti i casi in cui il titolare ha ottenuto la sostituzione del documento con una patente rilasciata da uno Stato estero.
Revoca per guida con patente sospesa o per gravi violazioni al codice della strada
Quando una persona viene trovata alla guida con patente sospesa o viola determinate norme del Codice della Strada, la sua patente di guida è revocata.
Nel dettaglio, la patente è revocata quando si viene colti a:
Guidare con patente di guida sospesa (art. 218/6 C.d.S.);
Guidare senza essersi sottoposto alla visita in Commissione medica (art. 128/2 C.d.S.);
Invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico o percorrere la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli di autostrade e strade extraurbane principali (art. 176/1-19-22 C.d.S.);
Circolare con un limitatore di velocità alterato (art. 179/2 bis - 9 C.d.S.);
Superare di oltre 60 km/h il limite massimo di velocità (art. 142/9bis C.d.S.) per la seconda volta in 2 anni;
Adibire per la seconda volta in 2 anni un veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi, senza aver ottenuto la licenza o con licenza sospesa o revocata (art. 86/2 C.d.S.)
Chi emette il provvedimento
Il provvedimento di revoca della patente, viene emesso dalla Prefettura, sulla base del verbale redatto dal comando che ha rilevato la violazione (polizia municipale, polizia stradale, Guardia di Finanza Carabinieri).
Ricorso avverso il provvedimento di revoca
È possibile far ricorso contro il provvedimento di revoca della patente presentando istanza al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa violazione entro 30 giorni dalla notifica.
Quando conseguire la nuova patente di guida
L'interessato può conseguire una nuova patente dopo 2 anni dal momento in cui è stato notificato provvedimento di revoca.
Riferimenti normativi
Artt. 86, 142, 176, 179, 128 e 218 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992
Revoca per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria
L'Autorità Giudiziaria può disporre la revoca della patente come sanzione accessoria a una condanna penale per reati gravi, come l'omicidio stradale o le lesioni personali stradali gravi o gravissime.
In particolare la revoca è disposta dall’autorità giudiziaria quando:
È stato causato un incidente stradale mentre si è alla guida con tasso alcol emico superiore a 1,5 g/l (art. 186/2bis C.d.S.);
È stato causato un incidente stradale mentre si è alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art. 187/1bis C.d.S.);
Quando si è verificato un incidente mentre si svolge una competizione in velocità non autorizzata ed una o più persone siano state gravemente ferite o siano decedute (artt. 9 bis o 9 ter);
Quando si è causato un incidente mortale o con feriti molto gravi (art. 589bis e 590bis Codice Penale).
Revoca per mancanza dei requisiti morali (Art. 120 CdS)
L'articolo 120 del Codice della Strada prevede la revoca della patente per mancanza dei requisiti morali per:
Delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
Coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione (legge 27.12.1956 n. 1423 come sostituita dalla legge 3.8.1988 n.327 e legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni);
Persone condannate per i reati previsti agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) e i soggetti destinatari del divieto di cui all'art. 75, comma 1 lettera a (uso personale di sostanze stupefacenti) del medesimo D.P.R. n. 309/1990.
In questi casi, il provvedimento di revoca viene emesso dal Prefetto. È possibile far ricorso entro 30 giorni dalla notifica al Ministro dell'Interno che decide in concerto con il Ministro dei Trasporti o alternativamente entro 60 giorni ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) competente.
Come viene emesso il provvedimento di revoca della patente
Il provvedimento di revoca della patente viene emesso in modo diverso a seconda dell'ente che lo dispone e del motivo della revoca.
Quando la revoca è disposta dalla Motorizzazione Civile (per perdita dei requisiti psico-fisici o mancato superamento della revisione), il provvedimento viene comunicato all'interessato tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
Quando la revoca è disposta dal Prefetto (per gravi violazioni, recidiva o mancanza dei requisiti morali), il provvedimento viene emesso tramite un'ordinanza prefettizia. L'ordinanza può essere notificata all'interessato direttamente o tramite il comando di polizia competente.
In caso di revoca disposta dall'Autorità Giudiziaria, il provvedimento fa parte della sentenza di condanna e viene comunicato all'interessato secondo le modalità previste dal procedimento penale.
Come fare ricorso contro la revoca della patente
È possibile presentare ricorso contro il provvedimento di revoca della patente, seguendo queste tempistiche e modalità:
- Entro 20 giorni al Ministero dell'Interno, che deciderà in concerto con la Motorizzazione Civile
- Entro 30 giorni al Giudice di Pace, se la revoca è stata disposta dal Prefetto
- Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), in specifici casi
Richiesta di conseguimento di nuova patente dopo la revoca
Dopo un periodo di tempo variabile a seconda del motivo della revoca (ad esempio, 2 o 3 anni per gravi violazioni o recidiva), è possibile richiedere il conseguimento di una nuova patente.
Per avviare l'iter di conseguimento, è necessario presentare un'apposita istanza presso l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile competente per territorio, allegando la documentazione richiesta (ad esempio, certificati medici o attestazioni di partecipazione a programmi di recupero).
La Motorizzazione Civile valuterà la richiesta e, in caso di esito positivo, comunicherà all'interessato la possibilità di sostenere gli esami teorici e pratici per il conseguimento di una nuova patente, seguendo le norme previste per i neopatentati.
Sanzioni per guida con patente revocata
Guidare con la patente revocata equivale a guidare senza patente e comporta severe sanzioni, come previsto dall'articolo 116 del Codice della Strada:
- Sanzione amministrativa da 5.000€ a 30.660€
- Fermo del veicolo per 3 mesi
- In caso di recidiva, sequestro del veicolo per confisca e possibile arresto fino a 1 anno.
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