click

Cerca la tua città e
Verifica costi e date.

click
I nostri centri Come rinnovare FAQ Contatti
Devi Rinnovare la Patente?
Verifica costi e date.

Patenti non rinnovabili con il nostro servizio

(leggi il dettaglio limitazioni d'uso)

News » Rinnovo Patente per gli Ultraottantenni più semplice. Le ultime novità  da parte del Governo.

Data di pubblicazione: 16-07-2016

Rinnovo patente più semplice per chi ha superato gli 80 anni.


Il decreto "Semplifica Italia" (decreto legge 9 febbraio 2012 n.5, convertito con legge 4 aprile 2012 n. 35), in vigore dal 10 febbraio 2012, ha infatti eliminato l'obbligo di visita medica presso una Commissione medica locale.

 

Il provvedimento del Governo ripristina, per i patentati più anziani, senza necessità di ulteriori disposizioni attuative, le modalità di rinnovo del documento di guida valide prima delle modifiche introdotte dalla legge 29 luglio 2010 n.120 ed applicate dal 15 settembre 2010. Resta invece confermata la scadenza biennale del rinnovo.

 

Dal 10 febbraio 2012, quindi, i conducenti ultra ottantenni, per confermare la validità della patente di guida oppure del "patentino" per ciclomotori, devono effettuare, ogni due anni, l'accertamento dei requisiti psico fisici presso i consueti sanitari abilitati previsti dall'articolo 119 del Codice della strada, come, ad esempio, i medici delle sezioni di medicina legale delle Asl, gli ispettori medici delle Ferrovie dello Stato o i medici militari.

 

Presso questi stessi medici abilitati devono recarsi, alla scadenza della patente, anche i conducenti ultra ottantenni che, nel periodo in cui era obbligatoria, al superamento degli 80 anni, la visita in Commissione medica locale, abbiano ricevuto un rinnovo di validità inferiore a 2 anni. Lo precisa la circolare ministeriale 20 marzo 2012 prot.n. 7852.
 In tali casi è compito del medico che effettua la visita valutare l'eventuale rinvio dell'accertamento dei requisiti psico fisici del patentato alla Commissione medica locale: è questa, infatti, una possibilità prevista dal Codice della strada (articolo 119, comma 4, lettera d), per i conducenti di qualsiasi età, ogni volta che l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida.

 

Oltre a questa ipotesi, la visita di rinnovo patente resta di competenza della Commissione medica locale, indipendentemente dall'età del conducente, in alcuni casi specifici indicati sempre dal Codice della strada (articolo 119, comma 4 e articolo 115, comma 2): mutilati e minorati fisici, persone affette da alcune patologie invalidanti per la guida, diabetici con patente superiore alla categoria B, conducenti sottoposti a provvedimenti di revisione della patente, ultra sessantacinquenni conducenti di veicoli pesanti per il trasporto cose e di macchine operatrici, ultra sessantenni conducenti di veicoli pesanti per il trasporto persone