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News » Apnee notturne e rinnovo patente

Data di pubblicazione: 23-06-2021

Il Decreto del Ministero della Salute del 3 febbraio 2016 detta gli indirizzi medico-legali da osservare per l’accertamento dell’idoneità alla guida dei soggetti affetti da disturbi del sonno da apnee ostruttive, o sospettati di essere affetti da tale malattia.
 

Le procedure sono distinte tra quelle per la valutazione del Medico Monocratico (medici legali ASL, delle Forze Armate e della Direzione Sanità delle Ferrovie, che visitano da soli nei loro ambulatori o nelle autoscuole) e quelle per i medici componenti le Commissioni Medico Locali delle ASL.
 

In entrambi i casi i medici sono chiamati a verificare se il soggetto candidato alla guida soffre di Apnee Ostruttive del Sonno.
 

Viene inoltre indagata la presenza e la gravità di eventuali comorbilità che già di per sé possono rendere inabili alla guida in base al loro grado di non compenso in base alle terapie seguite dai pazienti (ipertensione arteriosa farmaco-resistente, aritmie cardiache, diabete mellito tipo 2, cardiopatia ischemica, eventi ischemici cerebrali, broncopneumopatie).
 

Nel caso le patologie su indicate come possibili comorbilità non ci siano, la sostanza della valutazione resta nella verifica se residui o no, durante lo stato di veglia giornaliero, una sonnolenza tale da impedire o rendere comunque insicura la guida di autoveicoli.
 

Gli strumenti per tale valutazione sono simili sia per il medico monocratico che per le CML.
 

Vengono usati test per la misurazione della sonnolenza residua ovvero il test “Sonnolenza Diurna” o il test “Questionario sulla Sonnolenza di Epworth” da cui possono derivarsi punteggi che misurano o l’assenza di questo disturbo o il grado leggero o grave di sonnolenza residua.
 

Altro metodo è il Test dei Tempi di Reazione con il quale si misura la rapidità di risposta alla percezione di stimoli visivi o uditivi con la formulazione di un punteggio che riflette il livello di Vigilanza di ciascun soggetto.
 

  • Assente o Lieve e quindi poter riconoscere la persona come idonea alla guida anche senza limitazioni di tempo o modalità, per basso rischio.
  • Di entità Media con la possibilità di idoneità alla guida con limitazione nel tempo per la necessità di mantenere controlli più ravvicinati.
  • Di entità Elevata con la impossibilità di giudicare il soggetto idoneo alla guida.
     

I soggetti con Apnee del Sonno possono in ogni caso documentare l’assenza di sonnolenza residua fornendo ai medici valutatori il modello in Allegato 4 del Decreto Ministeriale già citato compilato dallo specialista che li ha in cura. Va precisato che la stesura del Modello Allegato 4 è possibile solo dallo specialista curante di struttura pubblica.
 

In questo modello devono essere riportati i dati anagrafici dell’interessato, il tipo di terapia prescritta per annullare gli effetti delle Apnee e la costanza con la quale il soggetto la segue (compliance), i metodi di controllo dell’efficacia della terapia stessa e soprattutto il livello di Sonnolenza Residua nelle tre possibilità di Migliorata, Non migliorata, Assente.
 

E’evidente che l’attestazione di assenza di sonnolenza porterà ad un giudizio positivo per l’idoneità alla guida sia da parte dei medici monocratici che da quelli delle CML nel caso non ci siano altre comorbilità controindicanti la guida.
 

Nella realtà, a dispetto di quanto disposto dalla norma, moltissimi pazienti con OSA vengono ancora avviati alle CML dai medici monocratici anche quando non abbiano sonnolenza o questa sia lieve, spesso con la motivazione che solo le CML potrebbero dare limitazioni nel tempo di validità necessarie per opportunità di controlli più ravvicinati nel tempo.
 

Questa motivazione però avrebbe potuto essere valida fino allo scorso 1° giugno 2019 quando è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica  del 28 marzo 2019,n.54 che, modificando precedenti norme e riferendosi a tutti i medici certificatori, anche a quelli monocratici, attribuisce “al Medico Visitatore” (non a caso viene usato il singolare) la possibilità di dare limitazione nel tempo alla idoneità alla guida unitamente all’obbligo di rilasciare al visitato una Attestazione scritta con i motivi per i quali si prescrive una limitazione nel tempo o una non idoneità.
 

C’è comunque da registrare una non completa condivisione di questa norma da parte dei medici legali che rilevando in essa una non completa chiarezza, a loro parere, auspicano una precisazione ulteriore a livello normativo.
 

Questa attestazione scritta però, tra l’altro potrà servire all’interessato in caso di ricorso avverso il giudizio nei modi consentiti dall’ordinamento attuale.

 

Ricordiamo che la procedura di eventuale ricorso in vigore prevede la cosiddetta Visita in Autotutela che si può effettuare prenotandosi presso le Unità Sanitarie Territoriali della Direzione Sanità di Rete Ferroviaria Italiana, presenti in quasi tutti i capoluoghi di regione. Questa possibilità è prevista anche dopo la semplice visita del medico monocratico, non solo dopo la visita effettuata da una CML.

 

Per chi si appresta a rinnovare una patente di guida è importante inoltre sapere che se riconosciuto invalido da una ASL perché affetto da OSAS (procedura necessaria per avere in comodato d’uso una C-pap) potrebbe al momento della visita di idoneità per guida trovare nella procedura informatica al momento in vigore un ostativo che non permetterebbe al medico monocratico di procedere.

 

Questo perché i medici legali ASL hanno l’obbligo per legge di segnalare alla Motorizzazione Civile se una persona è affetta da una patologia che potrebbe controindicare la guida. Non sempre questa segnalazione giunge alla Motorizzazione ma è da tenerlo presente e possibilmente verificarlo prima con le figure che possono accedere al Portale dell’Automobilista ovvero al sito informatico della Motorizzazione, ad esempio tramite le Autoscuole.

 

In questo periodo epidemico per il virus Covid 19 i pazienti affetti da OSA hanno una ulteriore difficoltà (per la verità valida per tutti i pazienti con patologie croniche) nel non poter accedere senza lunghissime attese a visite di controllo presso gli ambulatori specialistici ospedalieri da cui sono seguiti. Ne deriva, oltre a una rallentata procedura diagnostica di per sè già grave, anche una difficoltà a ricevere l’attestazione dell’Allegato 4 che abbiamo visto essere essenziale nei casi di rinnovo patente di guida. In questo caso si rivela ancor più indispensabile la Telemedicina con la possibilità di scaricare anche a distanza dalla scheda elettronica delle C-pap il report di utilizzo. Gli specialisti curanti potrebbero, anche senza far presenziare il paziente, compilare e spedire loro l’Allegato 4.

 

Vorremmo che questa occasione faccia meditare i dirigenti ASL e convincerli sempre di più a fornire apparecchiature moderne ai pazienti con queste possibilità telematiche .

 

In realtà gli stessi report forniti dalle schede delle C-pap potrebbero essere considerati delle valide relazioni cliniche da parte degli stessi medici valutatori sia monocratici che componenti le CML.