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News » Revoca della patente: da quando decorrono i tre anni di attesa?

Data di pubblicazione: 29-11-2018


I provvedimenti adottati nei confronti dell'automobilista sono il ritiro dell patente, la sospensione e la revoca.
 

Quest'ultimo è quello più severo, in quanto è un provvedimento con il quale viene definitivamente tolto il documento di guida.
 

In quali casi?
 

  • quando il conducente non dispone più dei requisiti fisici o psichici necessari
  • quando si commettono gravi infrazioni al codice della strada
     

Mentre nel primo caso però (perdita dei requisiti fisici o psichici) l'atto è definitivo (non si può più conseguire una nuova patente di guida, di nessuna categoria, quando si commettono infrazioni gravi al codice della strada, il conducente può conseguire una nuova patente dopo un certo periodo (due o tre anni a seconda dell'infrazione).

Bisogna infatti aspettare tre anni nei casi di violazione degli articoli 186, 186 bis, 187 ( guida sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti), due anni invece per le altre infrazioni.
 

Il problema è: da quando decorrono i tre anni?

L'articolo 219 comma 3-ter stabilisce che : “Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222”.
 

La data di accertamento del reato

Il Tribunale di Bologna , con ordinanaza n. 5789 del 18/07/2018, ha stabilito che "la data di accertamento del reatoconincide con la data del provvedimento di sospensione cautelare della patente e non la data del passaggio in giudicato del provvedimento di revoca."