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News » Rinnovo patente scaduta da oltre cinque anni – Esperimento di guida.

Data di pubblicazione: 09-11-2021

C'è una importante novità che riguarda il rinnovo della patente, che interessa tutte quelle persone che, per vari motivi, non hanno potuto rinnovare la patente e che scoprono che la propria patente è già scaduta da tempo.

In passato, si considerava un tempo limite di 3 anni dopo la scadenza riportata sul documento di guida, oltre i quali la Motorizzazione, richiedeva di sostenere l'esame di revisione della patente.
 

Nel tempo sono intervenute diverse disposizioni da parte della Direzione Generale della Motorizzazione, in merito ai criteri da adottare nei casi di richiesta di conferma di validità di patenti di guida scadute.
 

Inoltre,  "le procedure adottate in materia dagli Uffici territoriali, hanno determinato, nel tempo, numerosissimi ricorsi gerarchici moltiplicazione del contenzioso, applicazione disomogenea sul territorio e posizione giurisprudenziale convergente sulla necessità di una valutazione puntuale circa l’effettiva persistenza dell’idoneità tecnica alla guida, impongono, nelle more di una evoluzione normativa al riguardo, di regolamentare in modo più dettagliato ed univoco la procedura di che trattasi, riducendo gli attuali margini di incertezza operativa che affliggono gli Uffici e disorientano l’utenza."
 

Stante quindi l’oggettiva esigenza di dare effettività e contenuto alla “verifica di persistenza dell’idoneità tecnica alla guida” si dispone che i titolari di patente di guida scaduta di validità da oltre cinque anni, che presentino agli UMC la richiesta di conferma di validità della patente, dovranno sostenere, preliminarmente alla conferma, una prova pratica di guida, classificata come “esperimento di guida” tesa ad accertare che il conducente abbia conservato i requisiti di idoneità tecnica alla guida (capacità di effettuare manovre e abilità di comportamento nel traffico).

 

La prova sarà calibrata sulla categoria di patente posseduta dall’interessato.

Nel caso in cui la patente comprenda più categorie, l’esperimento di guida si svolgerà secondo le modalità previste per la categoria di patente riportata nella seconda colonna della tabella che segue:

 

patente comprendente le categorie Esperimento/prova pratica di guida
 

CE e DE una di tali categorie

C (o C1) e DE categoria DE

CE e D (o D1) categoria CE

C1 (o C1E) e D categoria D

C e D1 (o D1E) categoria C

C e D una di tali categorie

C1E e D1E una di tali categorie

C1E e D1 categoria C1E

C1 e D1E categoria D1E

B (o BE) e una di queste categorie C1, C1E, C, CE, D1,

D1E, D, DE

per la categoria posseduta diversa dalla categoria B

(o BE)

A (o A1 o A2) e B (o BE) una di tali categorie

A (o A1 o A2) e B1 una di tali categorie

AM e A (o A1 o A2) categoria A (o A1 o A2)

AM e B (o B1 o BE) categoria B (o B1 o BE)

 

La durata della prova deve essere di almeno 15 (quindici) minuti per le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE e di almeno 25 (venticinque) minuti per le altre categorie.
 

Il candidato può presentarsi all’esame come privatista (con veicolo non munito di doppi comandi) o come allievo di autoscuola.

In ogni caso, a tutela della sicurezza e incolumità dell’esaminatore e degli altri utenti della strada, il candidato dovrà essere accompagnato da una persona, in qualità di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 122 comma 2 del CdS.
 

Per sostenere la prova pratica, il candidato dovrà presentare istanza utilizzando il mod. TT 746 corredata di attestazione di versamento di 16,20 euro su conto corrente postale n. 9001.
 

In caso di esito favorevole della prova pratica e, pertanto, una volta accertato il permanere del requisito di idoneità tecnica alla guida, la Motorizzazione potrà dare corso all’emissione del duplicato patente per conferma di validità con inserimento, nella maschera GE91, di un’apposita “informativa” circa la data e l’esito dell’esperimento di guida effettuato.
 

L’esito negativo dell’esperimento di guida che rafforza, quindi, il dubbio circa la persistenza del requisito di idoneità tecnica alla guida, comporta invece la necessità, per il conducente, di sottoporsi all’esame di revisione della patente.
 

La mancata richiesta di sottoporsi all’esperimento di guida da parte dei conducenti interessati comporta la necessaria emanazione del provvedimento di revisione della patente da parte della Motorizzazione